04. LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO [DEMO]

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Immaginate la stipula di un contratto come la realizzazione di un progetto a più mani. Proprio come in un team di lavoro, è fondamentale capire chi sono i giocatori in campo e come si arriva alla decisione finale.

Il nostro codice civile, con grande precisione, dedica attenzione ai soggetti e alle parti del contratto. A prima vista, potrebbe sembrare ovvio: chi firma è parte del contratto. Ma la realtà è spesso più sfumata. Possiamo distinguere tra chi materialmente compie l'atto, la parte formale, e chi invece sarà il vero destinatario degli effetti di quell'accordo, la parte sostanziale. Pensate a un genitore che firma un contratto per l'iscrizione del figlio a una scuola: il genitore è la parte formale, ma il figlio è la parte sostanziale, colui che usufruirà del servizio educativo. Questa distinzione diventa ancora più chiara quando entra in gioco la rappresentanza, dove qualcuno agisce in nome e per conto di qualcun altro.

E non pensate che una 'parte' debba essere necessariamente una singola persona. Una parte contrattuale può essere un gruppo di persone, un'azienda, un'associazione, purché condividano un unico interesse. Immaginate i condomini di un palazzo che stipulano un contratto per la manutenzione dell'ascensore: pur essendo molti individui, rappresentano un unico centro di interessi.

Un aspetto cruciale è l'identificazione delle parti. Mentre un tempo era impensabile un contratto senza sapere esattamente chi fossero i contraenti, la prassi moderna, con i contratti standardizzati che firmiamo quotidianamente (pensate a un abbonamento online), ha un po' attenuato questa rigidità. Tuttavia, in alcuni contratti, definiti "intuitu personae", la persona del contraente è fondamentale, tanto da definire la natura stessa dell'accordo. Pensate a un contratto con un artista famoso per un'esibizione: le sue specifiche qualità artistiche sono il motivo principale del contratto.

Infine, una curiosità: se utilizziamo un nome falso durante le trattative, questo di solito non invalida il contratto. Ciò che conta è la nostra identità fisica, la nostra capacità di agire e le nostre reali qualità. Diverso è il caso in cui qualcuno usurpa il nome altrui: in quel caso, il contratto potrebbe essere inefficace o annullabile, perché la volontà della persona 'usurpata' manca del tutto o è viziata.

Una volta chiarito chi sono i protagonisti, il passo successivo è capire come si forma questo accordo, questo in idem placitum, come lo definiscono i giuristi. Solitamente, si arriva a un contratto attraverso uno scambio di dichiarazioni: una parte prende l'iniziativa e fa una proposta, l'altra la accetta. Ma non sempre è così lineare. A volte c'è una vera e propria trattativa, una discussione più o meno lunga per definire i termini dell'accordo. Altre volte, invece, il contratto è già predisposto e l'altra parte si limita ad aderire, come accade spesso con i contratti di fornitura di servizi. E non dimentichiamoci degli accordi preliminari, dove le parti si impegnano a stipulare un contratto definitivo in un momento successivo.

La proposta è l'atto con cui una parte manifesta la sua volontà di concludere un contratto a determinate condizioni. Deve essere chiara, precisa e contenere tutti gli elementi essenziali dell'accordo. L'accettazione, di contro, è la dichiarazione con cui l'altra parte manifesta la sua adesione completa e incondizionata alla proposta. Proposta e accettazione possono essere espresse in vari modi: verbalmente, per iscritto, o, in alcuni casi eccezionali, anche attraverso un comportamento che non lascia dubbi sulla volontà di accettare, il cosiddetto comportamento esecutivo.

Un aspetto delicato riguarda il momento in cui il contratto si considera concluso. La legge stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra 1 parte. Per semplificare, si presume che l'accettazione sia conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del proponente, a meno che quest'ultimo non provi di essere stato impossibilitato a prenderne conoscenza per cause a lui non imputabili. Questa regola, apparentemente semplice, ha generato diverse interpretazioni nel corso degli anni.

Sia la proposta che l'accettazione, in linea di principio, possono essere revocate, ma ci sono dei limiti temporali ben precisi. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, mentre la revoca dell'accettazione deve giungere al proponente prima che l'accettazione stessa sia giunta a sua conoscenza. Questa asimmetria è pensata per bilanciare gli interessi delle parti.

Esiste poi la proposta irrevocabile, un'eccezione alla regola generale. In questo caso, il proponente si impegna a mantenere ferma la sua proposta per un certo periodo di tempo, dando all'oblato la possibilità di decidere se accettare o meno, senza il timore che la proposta venga ritirata.

Un'altra figura interessante è l'offerta al pubblico, pensate alla merce esposta in una vetrina con il prezzo. In questo caso, la proposta è rivolta a un numero indeterminato di persone e il contratto si conclude quando qualcuno manifesta la volontà di acquistare quel bene alle condizioni indicate.

Infine, ci sono i contratti plurilaterali, dove più parti perseguono uno scopo comune, come nel caso di un contratto di società. In questi contratti, la partecipazione di alcune parti può essere considerata essenziale per la validità dell'intero accordo. E poi ci sono i contratti aperti, ai quali nuove parti possono aderire successivamente, come nel caso di un'associazione.

Abbiamo visto come, attraverso la proposta e l'accettazione, le parti giungono a un accordo. Ma la legge prevede anche delle modalità particolari di conclusione del contratto, come l'inizio dell'esecuzione da parte dell'oblato, soprattutto quando è richiesta una pronta esecuzione della prestazione.

E non dobbiamo dimenticare i rapporti contrattuali di fatto, situazioni in cui, pur mancando una formale proposta e accettazione, si instaurano tra le parti delle relazioni che, di fatto, producono effetti simili a quelli di un contratto. Pensate, ad esempio, a quando utilizziamo un servizio pubblico di trasporto: anche se non firmiamo nulla, il nostro comportamento di salire sul mezzo e usufruire del servizio crea un rapporto che genera obblighi e responsabilità.

Un caso particolare è quello del contratto con obbligazioni del solo proponente, dove una parte si obbliga nei confronti dell'altra senza che quest'ultima debba espressamente accettare. In questi casi, il silenzio dell'oblato viene interpretato come accettazione, a meno che non rifiuti espressamente l'offerta.

Infine, una distinzione fondamentale riguarda il momento in cui il contratto si perfeziona. La maggior parte dei contratti sono consensuali: si concludono con il semplice scambio del consenso tra le parti. Tuttavia, per alcuni contratti, detti reali, il consenso non è sufficiente, ma è necessaria anche la consegna materiale del bene per la loro conclusione. Pensate al mutuo o al deposito: il contratto si perfeziona solo nel momento in cui la somma di denaro o il bene vengono effettivamente consegnati.

Come vedete, il processo di formazione del contratto è un meccanismo complesso e affascinante, regolato con attenzione dal nostro codice civile per garantire la certezza degli scambi e la tutela degli interessi di tutte le parti coinvolte. L'autonomia privata, sancita dall'articolo 1322 del codice civile, ci permette di creare contratti che si adattano alle nostre specifiche esigenze, ma sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. Questa autonomia riguarda non solo il contenuto dell'accordo, ma anche, in una certa misura, le modalità con cui questo accordo si forma.