01.06. Articolo 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore. [DEMO]

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In vigore dal 1 aprile 2023

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il terzo settore è stato interessato da un’importante riforma attuata con la legge delega L. 106/2016 mediante la quale è stato costituito per la prima volta un impianto normativo unitario ed organico nel panorama frammentario degli enti no profit. In attuazione della summenzionata normativa è stato adottato il D.lgs. 117/2017 cd. Codice del Terzo Settore allo scopo di prevedere un’apposita disciplina dedicata esclusivamente a quegli enti no profit denominati Enti del Terzo Settore. Tale denominazione si acquisisce mediante l’iscrizione (facoltativa) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) normato dallo stesso D.lgs. 117/2017.

riassumendo, dunque, brevemente le importanti novitá apportate all'ordinamento giuridico grazie all'intervento della L.106/2016, é possibile asserire che tale normativa ha condotto alla creazione di una nuova categoria giuridica di soggetti quale gli Enti del Terzo Settore ai quali viene destinata un'apposita disciplina racchiusa nel relativo Codice. La Corte Costituzionale con la sentenza 131/2020 ha definito tale intervento come espressa attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale disciplinato all'articolo 118 comma 4 della Costituzione.

Ecco dunque che si costituisce un nuovo canale alternativo al mercato a cui le Pubbliche Amministrazioni possono attingere soprattutto in tutti quei casi caratterizzati da una spiccata valenza sociale.

Si viene così a costituire un nuovo modo di “fare amministrazione” mediante l'attivo coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore che diventano protagonisti attivi in un modello definito “amministrazione condivisa” dove viene meno il concetto di concorrenza e al suo posto si inseriscono invece i criteri di solidarietà e cooperazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore nel perseguimento di un bene comune e mediante l'aggregazione di risorse pubbliche e private, così come meglio specificato dal DM 72/2021.

Ecco dunque che si rivela tutta l'importanza dell'articolo in oggetto: le pubbliche amministrazioni nel perseguimento dell'interesse pubblico e nella cura dei bisogni della comunità possono adottare forme di collaborazione attiva con gli enti del terzo settore, forme di collaborazione che dunque non prevedono rapporti sinallagmatici così come li conosciamo nei rapporti tra stazione appaltante ed operatori economici (dove ad una prestazione corrisponde l'erogazione di un prezzo), bensí si caratterizzano per la condivisione del bene comune, il perseguimento di un interesse pubblico in quanto intriso di valori sociali, solidaristici e di utilitá civile.

Ma quali sono gli strumenti che le pubbliche amministrazioni possono adottare per attuare concretamente questa forma di collaborazione attiva con gli enti del terzo settore? per rispondere a questa domanda dobbiamo consultare il Codice del Terzo Settore che prevede al Titolo VII gli articoli 55, 56 e 57 disciplinando le forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e le convenzioni che possono essere adottate con gli enti del terzo settore. Forme di collaborazione che l'articolo 6 sottolinea per l'appunto escluse dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti.

Questa possibilità riconosciuta alle Pubbliche amministrazioni di rivolgersi al terzo settore quale canale alternativo al mercato è una possibilità che diviene concreta necessitá laddove l’esercizio dell attività amministrativa debba garantire ed assicurare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'articolo 6 ancora una volta sottolinea espressamente il ruolo importante assunto dal principio del risultato che anche qui, insieme alla trasparenza, costituisce una prestazione essenziale della pubblica amministrazione in applicazione del Codice dei contratti pubblici.

In conclusione vengono a costituirsi due differenti e distinte possibilità per le pubbliche amministrazioni: ricorrere al mercato applicando il Codice dei Contratti pubblici sulla base del principio della concorrenza oppure ricorrere alle forme di collaborazione attiva in applicazione del Codice del Terzo settore, soprattutto laddove l'attività amministrativa é caratterizzata da un intriso valore sociale.

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CODICE DEL TERZO SETTORE

stazione appaltante e operatori economici

pubblica amministrazione ed enti del terzo settore

la pubblica amministrazione assicura la concorrenza tra gli operatori economici al fine di individuare il suo contraente

la pubblica amministrazione assicura la più ampia partecipazione degli ETS per il perseguimento di interessi pubblici e la cura di beni comuni

rapporto a prestazioni sinallagmatiche

PRESTAZIONE ============> PREZZO

amministrazione condivisa mediante forme di collaborazione

  • co-programmazione (art 55)
  • co-progettazione (art 55)
  • accreditamento (art 55)
  • convenzioni (art 56)

(art 118 Costituzione italiana)

(legge 106/2016 delega al governo per la riforma del terzo settore)

(D.lgs 117/2017 Codice del Terzo settore)

(Sentenza Corte Costituzionale 131/2020)

(D.M 72/2021)

Videocommento

https://www.youtube.com/watch?v=DW53iw06eIA&list=PLnc9N-ztTF5eY6H2gajRWBtOnM1DlMti3&index=11&pp=gAQBiAQBsAQB

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