06.03. Patrimonio indisponibile [DEMO]

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Il patrimonio indisponibile è dato da beni che mirano a raggiungere dei fini pubblici o sono destinati a pubblici servizi.

Rientrano tra i beni patrimoniali tutti i beni appartenenti ad un ente pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici non territoriali) che non sono beni demaniali (art.826 Codice civile). Quindi questi beni sono definiti per esclusione.

I beni patrimoniali si dividono in beni del:

  • patrimonio indisponibile;
  • patrimonio disponibile.

I beni del patrimonio indisponibile sono funzionali ad un particolare servizio pubblico e quindi fintanto che sono destinati a tale scopo non possono essere alienati.

Ecco un esempio di acquisizione al patrimonio indisponibile di beni da parte di un Comune